Come stabilito dalla nota MUR n. 1801 del 01/02/2023, le richieste di autorizzazione devono essere presentate al Ministero, attraverso la piattaforma informatica predisposta dal MUR, nel periodo 1° dicembre – 15 gennaio di ogni anno, al fine di consentire il completamento della procedura di autorizzazione in tempo utile per l’avvio del successivo anno accademico.
Con il DM 9 gennaio 2018, n. 14, sono stati definiti i criteri per la messa ad ordinamento dei corsi biennali sperimentali già autorizzati e per l’accreditamento di nuovi corsi di diploma accademico di II livello biennali nel settore AFAM.
La valutazione dell’ANVUR è richiesta per tutte le Istituzioni AFAM, esclusivamente nelle procedure di accreditamento iniziale di corsi di diploma accademico di II livello biennali.
L’art. 8 del suddetto Decreto prevede che, già a partire dal 2018, la richiesta di accreditamento iniziale di corsi di secondo livello da parte delle Istituzioni AFAM, verrà esaminata dal Ministero e, per quanto di competenza, dall’ANVUR “sulla base dei seguenti elementi:
Degli elementi di cui sopra sono di competenza dell’ANVUR le valutazioni delle lettere b), c), d) ed e).
Per la valutazione della qualità complessiva dell’Istituzione, l’ANVUR si avvale del contributo dei Nuclei di Valutazione, attraverso l’analisi dei dati della Relazione annuale. L’ANVUR valuterà inoltre la documentazione inserita dalle Istituzioni sempre all’interno della piattaforma “Nuclei AFAM” predisposta dal MUR. Dunque, la verifica da parte dell’ANVUR verrà effettuata sulla base dei seguenti elementi:
Ai sensi dell’art.2, comma 2, del DM 14/2018, l’attivazione di un nuovo corso di diploma di secondo livello potrà essere proposta da tutte le Istituzioni come prosecuzione degli studi di trienni già formalmente autorizzati presso la medesima Istituzione. Inoltre ai sensi dell’art. 1, comma 2, del DM 14/2018, non possono essere istituiti due diversi corsi di diploma accademico di secondo livello afferenti alla medesima Scuola qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti individuati tra le attività formative caratterizzanti.
Si ricorda che secondo quanto statuito dalla nota MUR 1071/2021 le Istituzioni non statali autorizzate a rilasciare titoli AFAM (ex art. 11 del DPR 212/2005), ivi comprese le accademie legalmente riconosciute già riordinate, possono presentare la domanda per l’autorizzazione di nuovi corsi solo a seguito della prima valutazione periodica positiva resa dall’ANVUR.
Ai fini della definizione della programmazione di attività relativa alla valutazione periodica delle istituzioni da parte dell’ANVUR, le istituzioni che devono ottenere la prima valutazione dell’ANVUR e intendono ampliare la loro offerta formativa, a decorrere dall’a.a. 2022/2023, ne danno comunicazione all’ANVUR e al Ministero entro e non oltre il 30 settembre antecedente all’anno di richiesta dei corsi (entro il 30 settembre 2023 dovrà pertanto essere stata data la comunicazione dell’intento di ampliare l’offerta formativa per l’a.a. 2024/2025).