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Per l’accreditamento iniziale di una nuova Istituzione AFAM non statale o di una sede decentrata, l’ANVUR si avvale di una Commissione di Esperti della Valutazione (CEV-AFAM). La Commissione analizza la documentazione presentata dall’istituzione richiedente e, se necessario, effettua una visita istituzionale (in loco o da remoto), coinvolgendo rappresentanti dell’Istituzione, inclusi gli studenti.

La procedura prevede le seguenti fasi principali:

  1. Presentazione della domanda
    L’Istituzione proponente presenta la richiesta di accreditamento attraverso una piattaforma telematica. Dopo la verifica di ammissibilità da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), la documentazione viene resa accessibile all’ANVUR e al Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) per le valutazioni di competenza, che si esprime preliminarmente sull’ordinamento didattico dei corsi di studio proposti.
     
  2. Nomina della Commissione di Esperti della Valutazione (CEV)
    Il Consiglio direttivo (CD) dell’ANVUR nomina una CEV incaricata di procedere alla valutazione della domanda.
     
  3. Valutazione preliminare
    La CEV procede collegialmente alla valutazione della proposta e, in base alle risultanze dell’esame documentale, può decidere di prevedere una visita in loco per approfondire specifici aspetti. La CEV redige, quindi, una Relazione preliminare, che viene trasmessa al CD dell’ANVUR.
     
  4. Parere del Consiglio direttivo
    Il CD esamina la Relazione e formula il proprio parere, che viene inviato al MUR unitamente alla Relazione della CEV.
     
  5. Controdeduzioni
    In caso di parere negativo adottato dall’ANVUR, l’Istituzione può formulare le proprie controdeduzioni.
     
  6. Valutazione finale
    Esaminate le eventuali controdeduzioni, la CEV redige la Relazione finale, che viene trasmessa al CD dell’ANVUR.
     
  7. Parere del Consiglio direttivo
    Il CD, sulla base delle valutazioni contenute nella Relazione finale della Commissione e tenendo conto delle controdeduzioni formulate dall’Istituzione, redige un parere finale sull’accreditamento/non accreditamento della nuova Istituzione e dei relativi corsi proposti. Sia il MUR che l’Istituzione possono chiedere, motivandolo, il riesame della decisione.
     
  8. Provvedimento del MUR
    A seguito del parere definitivo dell’ANVUR, il MUR procede con l’adozione del provvedimento formale di accreditamento/non accreditamento.
     
  9. Pubblicazione della valutazione
    Contestualmente all’adozione del provvedimento del MUR, l’ANVUR pubblica sul sito web la Relazione finale della CEV e il parere del CD.