Ai sensi dell’art. 11 del DPR 2012/2005, l’ANVUR è chiamato, ai fini dell’autorizzazione a rilasciare titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) da parte di istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge 508/99 (comma 2), a esprimersi circa l’adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare e ad applicare le disposizioni del citato articolo 11 anche alle Accademie legalmente riconosciute, già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento (comma 5).
Con riferimento ai corsi triennali di primo livello, la nota MUR n. 1071 del 01/02/2021 ha definito le procedure e le modalità, a partire dall’a.a. 2021/2022 per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuovi corsi di I livello da parte di nuove Istituzioni non statali, della valutazione iniziale e periodica, e di proposte di ampliamento dell’offerta formativa (ulteriori corsi) da parte di Istituzioni AFAM già autorizzate.
Le richieste di autorizzazione devono essere presentate alla Direzione generale delle Istituzioni della formazione superiore del MUR, attraverso una piattaforma informatica predisposta dal Ministero, nel periodo 1° dicembre – 15 gennaio di ogni anno, al fine di consentire il completamento della procedura di autorizzazione in tempo utile per l’avvio del successivo anno accademico.
Per la valutazione delle richieste di autorizzazione l’ANVUR ha elaborato il documento “Linee guida per l’accreditamento di nuove Istituzioni non statali AFAM ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 212/2005” (approvato dal Consiglio Direttivo ANVUR l’11 febbraio 2021), in cui sono riportati i requisiti ai fini della valutazione dell’ANVUR e del rilascio del Parere relativo alla sussistenza di adeguate risorse di personale, strutturali (edilizie e strumentali) e finanziarie.
Come stabilito dalla nota MUR n. 1801 del 01/02/2023, le richieste di autorizzazione devono essere presentate al Ministero, attraverso la piattaforma informatica predisposta dal Ministero, nel periodo 1° dicembre – 15 gennaio di ogni anno, al fine di consentire il completamento della procedura di autorizzazione in tempo utile per l’avvio del successivo anno accademico.
Si precisa che, nell’ambito di questa procedura e ai sensi dell’art. 11 del DPR 212/2005, il parere dell’ANVUR viene richiesto dal MUR relativamente alle richieste presentate dalle sole Istituzioni non statali già autorizzate (art. 11 DPR 212/2005) e dalle Accademie legalmente riconosciute già riordinate.
Per la valutazione delle richieste di autorizzazione l’ANVUR ha elaborato il documento “Linee Guida per l’accreditamento di nuovi corsi di I livello AFAM (ampliamento dell’offerta formativa) ai sensi dell’art. 11 de DPR 212/05” (approvato dal Consiglio Direttivo ANVUR l’11 marzo 2021), in cui sono riportati i requisiti ai fini della valutazione dell’ANVUR e del rilascio del Parere relativo alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie, strutturali (edilizie, strumentali e organizzative) e di personale.
Si ricorda che secondo quanto statuito dalla nota MUR 1071/2021 le Istituzioni non statali autorizzate a rilasciare titoli AFAM (ex art. 11 del DPR 212/2005), ivi comprese le accademie legalmente riconosciute già riordinate, possono presentare la domanda per l’autorizzazione di nuovi corsi solo a seguito della prima valutazione periodica positiva resa dall’ANVUR.
Ai fini della definizione della programmazione di attività relativa alla valutazione periodica delle istituzioni da parte dell’ANVUR, le istituzioni che devono ottenere la prima valutazione periodica dell’ANVUR e intendono ampliare la loro offerta formativa, a decorrere dall’a.a. 2022/2023, ne danno comunicazione all’ANVUR e al Ministero entro e non oltre il 30 settembre antecedente all’anno di richiesta dei corsi (entro il 30 settembre 2023 dovrà pertanto essere stata data la comunicazione dell’intento di ampliare l’offerta formativa per l’a.a. 2024/2025).