La valutazione dell’ANVUR riguarda l’adeguatezza delle risorse logistiche e strutturali, le risorse economico-finanziarie, la numerosità e qualificazione della docenza, i servizi per gli studenti.
La procedura prevede le seguenti fasi principali:
- Selezione dei corsi di studio da valutare
Oltre alla valutazione dell’istituzione nel suo complesso, il Consiglio direttivo (CD) dell’ANVUR seleziona un sottoinsieme di corsi di studio da valutare nel corso della procedura di accreditamento periodico.
- Nomina della Commissione di Esperti della Valutazione (CEV)
Il CD nomina una CEV, il cui numero di componenti varia in relazione al numero di corsi di studio da valutare.
- Rapporto di autovalutazione
L’Istituzione è chiamata a redigere un Rapporto di autovalutazione, che viene inviato all’Agenzia.
- Analisi documentale
La CEV analizza il Rapporto di autovalutazione e le fonti documentali indicate dall’Istituzione.
- Visita istituzionale
Durante la visita la CEV si concentra in particolare sulla verifica del funzionamento del sistema di assicurazione interna della qualità e, in caso di visita in loco, anche sulla verifica delle strutture della sede e delle attrezzature a disposizione dei corsi di studio.
- Valutazione preliminare
La CEV predispone la Relazione preliminare e la trasmette all’UO AFAM, che ne verifica i contenuti e la invia all’istituzione.
- Controdeduzioni
Una volta ricevuta la Relazione preliminare, l’Istituzione può presentare eventuali controdeduzioni.
- Valutazione finale
La CEV, esaminate le eventuali controdeduzioni, redige la Relazione finale e la trasmette al CD dell’ANVUR.
- Parere del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo redige un Rapporto di accreditamento periodico, nel quale esprime il proprio giudizio positivo o negativo. Il Rapporto ANVUR, corredato dalla Relazione della CEV e dal giudizio di accreditamento, viene trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e all’Istituzione.
Sia il MUR che l’Istituzione possono chiedere, motivandolo, l’eventuale riesame della decisione.
- Provvedimento del MUR
A seguito del parere definitivo dell’ANVUR, il MUR procede con l’adozione del provvedimento formale di accreditamento/non accreditamento e alla sua trasmissione al soggetto proponente.
- Pubblicazione della valutazione
L’ANVUR, contestualmente all’adozione del provvedimento del MUR, pubblica la Relazione finale della CEV e il Rapporto dell’ANVUR sul sito web.
Per la valutazione periodica in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 11 del dPR n. 212 del 2005, l’ANVUR utilizza il documento “Linee guida per l’accreditamento di nuove Istituzioni non statali AFAM ai sensi dell’art. 11 del dPR 212/2005”.