Nel contesto del sistema universitario italiano, la normativa vigente prevede due modalità principali di riesame per i provvedimenti finali negativi adottati dall'ANVUR. Una di queste rientra nella competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), mentre l’altra è affidata direttamente alle Università. Entrambe le opzioni sono dettagliatamente descritte di seguito.
Ai sensi del DLgs n. 19/2012, il MUR può richiedere motivatamente un riesame del parere finale dell’ANVUR, qualora emergano elementi che suggeriscano una valutazione differente da quella inizialmente formulata dall'Agenzia. La richiesta può essere presentata per una sola volta ed entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito della valutazione da parte dell’Agenzia. Se ritenuto opportuno, l'ANVUR può avviare una nuova procedura valutativa, nella quale possono essere coinvolti Esperti diversi da quelli precedentemente designati. L’ateneo interessato viene informato dall'ANVUR dell’avvio della procedura di riesame, il cui esito è poi comunicato esclusivamente al Ministero entro 30 giorni dalla richiesta.
Le Università possono richiedere all'ANVUR il riesame della valutazione ricevuta. L’istanza deve essere motivata e inviata entro 10 giorni dalla ricezione della valutazione e può essere presentata solo in caso di:
- gravi violazioni nella procedura di valutazione
- palesi incoerenze o incongruenze nel giudizio finale rispetto alle controdeduzioni dell’Istituzione, con impatto significativo sull’esito della valutazione
- violazioni del codice etico dell’Agenzia
In tali casi, l'ANVUR attiva un Comitato di Garanzia, costituito da tre componenti esterni all’Agenzia e rappresentativi del sistema universitario. Il Comitato esamina l’istanza e comunica al Consiglio direttivo la propria valutazione sull’ammissibilità, con specifica motivazione. Se l’istanza è considerata ammissibile, il Comitato può proporre di:
- revisionare la decisione, alla luce delle osservazioni da esso formulate
- confermare la decisione già assunta dall'Agenzia
L’ANVUR, acquisito il parere del Comitato, informa l’ateneo richiedente sull’esito del riesame entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta.
Per avviare la procedura di riesame, le Istituzioni interessate devono inviare una motivata istanza tramite PEC all’indirizzo: [email protected], utilizzando il seguente modulo editabile.
Composizione del Comitato di garanzia per le istanze delle Università
Il Comitato di Garanzia dell'ANVUR è composto come segue:
- Presidente: designato dall’Avvocatura Generale dello Stato.
- Un docente scelto dal Comitato Consultivo su terna proposta dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN).
- Uno studente scelto dal Comitato Consultivo su terna proposta dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU).
Attualmente, nella formazione che riesamina le istanze delle Università, il Comitato di Garanzia è composto da:
Presidente | Avv. Marco Stigliano Messuti | Fino al 28/12/2025 |
Docente | Prof. Antonio Marigonda | Fino al 28/12/2025 |
Studente | Claudia Sofia Scandola | Fino al 28/12/2025 |