La VQR si basa su criteri e procedure definite dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e dall’ANVUR. L’Agenzia si avvale dell’attività di Gruppi di Esperti della Valutazione (GEV), articolati in 17 aree disciplinari e 2 aree interdisciplinari relative alla valutazione delle attività di trasferimento delle conoscenze e delle infrastrutture.
I GEV hanno il compito di supportare l’ANVUR nella definizione di criteri specifici per le singole aree disciplinari, di effettuare la valutazione e di formulare un giudizio complessivo sui prodotti e i rapporti conferiti dalle Istituzioni.
Le fasi principali in cui si sviluppa la procedura valutativa sono le seguenti:
- Pubblicazione del Decreto ministeriale (DM) di avvio della VQR da parte del MUR.
- Pubblicazione del Bando dell’ANVUR, che recepisce quanto previsto nel DM e fornisce i dettagli operativi per lo svolgimento dell’esercizio valutativo.
- Nomina dei GEV da parte del Consiglio direttivo dell’ANVUR, tra coloro che hanno manifestato il proprio interesse a far parte dei GEV a seguito di avviso pubblico.
- Definizione dettagliata dei criteri di valutazione specifici per le aree disciplinari e interdisciplinari da parte dei GEV.
- Conferimento da parte delle Istituzioni, in base alle regole definite dall’ANVUR, dei prodotti della ricerca, dei casi studio di valorizzazione delle conoscenze, dei rapporti di infrastruttura e dell'elenco dei progetti competitivi internazionali.
- Valutazione da parte dei GEV nominati dall’ANVUR dei prodotti e dei rapporti conferiti.
- Approvazione delle valutazioni da parte del Consiglio direttivo dell’ANVUR.
- Invio degli indicatori di risultato al MUR, ai fini della distribuzione della quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO).
- Pubblicazione dei risultati della valutazione, per l’intero sistema della ricerca e a livello di singola Istituzione e di area scientifica disciplinare e interdisciplinare.
L’ultimo Bando VQR adottato dall’Agenzia è stato approvato nell’anno 2023 con riferimento al quinquennio 2020-2024.