L’art. 1, comma 1, del D.M. 1214/2021 prevede che, nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le Istituzioni AFAM statali che intendono istituire corsi di studio in comuni diversi da quelli ove le stesse hanno la loro sede legale, o dalla eventuale sezione distaccata prevista da specifica disposizione normativa, o da una sede decentrata già autorizzata ai sensi del presente decreto, devono presentare istanza al Ministero, attraverso un’apposita piattaforma antecedente l’anno accademico cui si riferisce la richiesta di autorizzazione.
In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2 del DM 1214/2021, l’ANVUR ha elaborato il documento “Linee guida per l’accreditamento iniziale di corsi di diploma accademico presso sedi decentrate di Istituzioni AFAM statali”, che definisce gli elementi e le modalità di valutazione dei requisiti di sostenibilità, idoneità e adeguatezza di cui all’articolo 2 del medesimo decreto per l’attivazione di corsi di diploma accademico presso sedi decentrate di Istituzioni AFAM statali.
Gli standard e gli indicatori tengono conto delle peculiarità dei diversi settori AFAM, nonché dei principi definiti a livello europeo in materia di assicurazione della qualità (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG 2015) .
Relativamente alle procedure di valutazione periodica previste dall’articolo 3 del suddetto DM si procederà ad una successiva integrazione delle Linee Guida.