L’eventuale procedura di riesame si può attivare solo dopo che la valutazione definitiva dell’ANVUR è stata inviata al Ministero e all’Ateneo secondo due diverse modalità.
Per quanto riguarda il Ministero, e ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 19/2012 (art. 8, c. 6), il MUR, qualora ravvisi elementi per una valutazione diversa da quella dell’ANVUR, può chiedere, con istanza motivata ed entro 10 giorni dalla comunicazione di ANVUR, il riesame della valutazione. L’ANVUR, a seguito della richiesta del Ministero, avvierà nuovamente la procedura valutativa, eventualmente avvalendosi di Esperti della Valutazione iscritti all’Albo diversi da quelli che hanno effettuato la prima valutazione. Dell’avvio della procedura di riesame sarà informato anche l’Ateneo, ma l’esito del riesame sarà comunicato esclusivamente al Ministero entro 30 gg dalla richiesta a seguito di decisione assunta con delibera del Consiglio Direttivo.
Il riesame può essere richiesto anche dal singolo Ateneo tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4, comma 2 del d.P.R. 76/2010. Tale modalità è disciplinata dall’art. 18 del Regolamento di organizzazione dell’ANVUR (adottato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 25 del 10/08/2022 ed entrato il 20/05/2022), e si può attivare su istanza dell’Ateneo entro dieci giorni dal ricevimento della valutazione, in relazione esclusivamente a:
In tal caso l’ANVUR si avvale di un Comitato di Garanzia, istituito secondo modalità definite dal Consiglio Direttivo e in conformità agli Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) e composto da tre componenti esterni all’Agenzia, adeguatamente rappresentativi dei soggetti valutati. All’esito della valutazione effettuata, il Comitato di Garanzia comunica al Consiglio, con specifica motivazione, l’ammissibilità o meno dell’istanza. In caso di ammissibilità, può proporre al Consiglio Direttivo dell’Agenzia di:
Il Consiglio, acquisito il parere del Comitato di Garanzia, comunica entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta di riesame l’accoglimento o meno della stessa.
Per l’avvio della procedura descritta, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui sopra e utilizzando l’apposito modulo editabile, le Istituzioni interessate possono inviare motivata istanza di riesame a mezzo PEC, al seguente indirizzo: anvur@pec.anvur.it