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Classificabilità delle riviste telematiche

11/03/2016
“Le pubblicazioni elettroniche sono considerate riviste, e come tali valutate e quindi classificate, solo se rispettano i requisiti richiesti dal CNR, a far capo dal 2014, per il rilascio del codice ISSN ai periodici online con finalità di studio o scientifiche, requisiti indicati alla pagina web in dichiarata conformità alle direttive della Rete internazionale ISSN (http://www.issn.org)”.
Sulla base di tale requisiti, il codice ISSN può identificare pubblicazioni seriali online solo quando esse presentino le seguenti caratteristiche bibliografiche/editoriali:
· pubblicazione effettiva del seriale (deve risultare pubblicato e consultabile – alla URL indicata dal richiedente – almeno il primo numero/la prima uscita);
· contenuto intellettuale trattato editorialmente (testo scritto; sono esclusi, ad esempio, i siti web contenenti solo link o solo raccolte di testi estratti da altri siti web senza alcuna revisione editoriale);
· dati bibliografici identificativi che devono essere rintracciabili sulla pubblicazione: titolo identificativo del periodico o della collana, costante in tutte le uscite; luogo di pubblicazione (cioè: città sede dell’editore o del responsabile intellettuale, con indirizzo postale completo); denominazione di editore o di responsabile intellettuale; data di pubblicazione; periodicità o cadenza di aggiornamento, oppure indicazione di numerazione in sequenza, o datazione progressiva delle singole uscite.
In particolare, per i periodici con finalità di studio o scientifiche, si considera pubblicato un numero – formalmente identificabile e citabile grazie alla propria numerazione e datazione – che contenga al suo interno non meno di cinque articoli, esclusi eventuali editoriali, premesse, prefazioni, indici, abstracts, poster, piano dell’opera, bibliografia, eventi, ecc.; non si considerano come primo numero/prima uscita effettivamente pubblicati eventuali uscite di prova (p.e.: numero zero; anno zero numero uno; anno uno numero zero; numeri in bozza/prova/draft; sample issues; fascicoli di natura monografica – anche contenenti atti di convegni, seminari, ecc. – la cui numerazione non rientri nella sequenza numerica generale dei fascicoli del periodico; ecc.). 
In assenza di tali requisiti — in particolare di quelli previsti per i periodici con finalità scientifiche — tali pubblicazioni saranno considerate portali e non riviste; ne consegue l’impossibilità della loro inclusione nella banca dati CINECA e quindi l’inapplicabilità (come per le Collane) della disciplina che ne consenta la classificazione da parte dell’ANVUR.
L’ANVUR invita quindi le riviste elettroniche classificate, a oggi non in possesso dei requisiti richiesti, a mettersi in regola entro il 31 ottobre 2016. Quante non lo facessero non potrebbero più essere considerate riviste scientifiche e decadrebbero quindi escluse dalla classificazione.