I Dati da trasmettere da parte delle strutture con attribuzione per Dipartimento (punto 3.2. lettera f del bando) verranno utilizzati nella valutazione finale dell’ANVUR?
Sì. Costituiscono elementi di valutazione, in quanto intervengono nel calcolo di alcuni indicatori.
Quale sarà il formato del Rapporto finale per i dipartimenti?
Se come è prevedibile non riceverà le valutazioni individuali, avrà solo un posto in graduatoria, sia pur articolato nei vari indicatori di cui all’Appendice III? Su questa base, come potranno i Dipartimenti condurre azioni migliorative? Il Rapporto per i dipartimenti sarà basato sulla aggregazione degli indicatori dei prodotti di tutti gli afferenti ai dipartimenti, ciascuno proveniente dalla area GEV di riferimento. Nel caso di dipartimenti che hanno docenti i cui lavori sono stati valutati da un solo GEV, la graduatoria coinciderà con quella per area. Nel caso di dipartimenti multi-area, si provvederà ad una aggregazione di valutazioni provenienti da vari GEV opportunamente pesate. I dipartimenti si potranno confrontare con altri simili al fine di azioni migliorative.
Il Rapporto di Autovalutazione è uno strumento interno alle Università o rileva ai fini della valutazione espressa dall’ANVUR nella relazione finale? E se sì, come?
Il Rapporto di Autovalutazione non rileva ai fini degli indicatori numerici, ma verrà utilizzato nella redazione del rapporto finale dell’ANVUR, come stabilito dal Bando.
L’Appendice 1 reca i contenuti di massima del Rapporto di Autovalutazione. Verrà prodotto uno schema più dettagliato o dovrà essere definito a cura delle strutture o dei Nuclei stessi?
I contenuti di massima definiti nella Appendice 1 vanno intesi come riferimenti minimi, che ogni Rapporto dovrà coprire. L’articolazione interna ai capitoli è lasciata alla determinazione dei Nuclei.
Quale sarà la visibilità della distinzione tra “attivi”, “parzialmente attivi” e “non attivi”?
Il dato verrà pubblicato in forma numerica (proporzione delle diverse tipologie) per ogni struttura e area scientifica. Non verrà pubblicato alcun riferimento nominativo.
Le valutazioni ottenute dai singoli prodotti saranno rese pubbliche?
L’articolo 12 (Trasparenza) del DM del 7 luglio 2011 recita: “Ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sarà cura dell’ANVUR diffondere i risultati del VQR 2004-2010, compresi i giudizi sulle singole pubblicazioni valutate, fermo restando il rispetto dell’anonimato degli esperti. “. Poiché però la “trasparenza” non deve collidere con il rispetto della privacy, l’esito delle singole valutazioni sarà unicamente inserito nella pagina personale di ciascun ricercatore autore del prodotto e degli eventuali co-autori afferenti alla stessa struttura. Sarà resa pubblica, invece, la valutazione aggregata delle pubblicazioni (Area, Dipartimento, Struttura).