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AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA

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Periodo della valutazione

  • Nel caso di soggetti che abbiano un incarico di ricerca presso enti di ricerca, il periodo di tre anni richiesto dal Bando si intende continuativo?

    No. E’ sufficiente un periodo complessivo di tre anni, non necessariamente continuativo. Occorre però che l’incarico di ricerca sia attivo alla data del Bando.

  • I soggetti che siano andati in congedo durante il settennio devono presentare lo stesso numero di lavori alla valutazione?

    No. Si tiene conto dei periodi di congedo che rientrano nelle normative sul lavoro (es. maternità, congedo parentale), nonché di tutte le cause di messa in aspettativa previste dal DPR 382/80. In queste fattispecie non sono invece inclusi i congedi per motivi di studio e ricerca (es. sabbatico), nei quali al contrario ci si attende che i soggetti siano attivi.

  • Per il calcolo del numero di prodotti da sottoporre per il personale in servizio per il periodo inferiore al settennio, da quale data si calcola?

    Si deve considerare la data di prima immissione in ruolo presso una struttura affine (università o ente di ricerca), non solo presso quella in cui si presta servizio attualmente. Per il principio secondo il quale ogni soggetto si porta dietro tutti i prodotti del settennio, indipendentemente dalla sede in cui ha prestato servizio (e che compare tra le affiliazioni della pubblicazione), il calcolo del numero di prodotti deve essere fatto prendendo a riferimento tutto il periodo successivo alla immissione in ruolo.