L’accreditamento e l’accesso alle Scuole di specializzazione di medicina è disciplinato da una legge speciale, il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”, come novellato dall’art. 21, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104. Le scuole di specializzazione di area sanitaria sono individuate dal Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285 – supplemento ordinario n. 176, recante il Riassetto delle Scuole di Specializzazione in area sanitaria, nonché il relativo allegato), contenente tra l’altro il profilo specialistico, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici. Queste sono state distinte in tre Aree: l’Area medica, quella Chirurgica e quella dei Servizi Clinici. Con il Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 maggio 2006 – supplemento ordinario n. 115, recante la Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione, nonché i relativi allegati) sono stati definiti a) i presupposti e le condizioni per l’istituzione della Scuola di Specializzazione; b) gli standard, le modalità e i termini per l’accreditamento delle strutture delle Scuole di specializzazione; c) i requisiti di idoneità, le modalità e i termini della rete formativa delle Scuole di Specializzazione.
Successivamente con il Decreto interministeriale del 4 febbraio 2015 n. 68, pubblicato in G.U.R.I. n. 126 del 3.6.2015 è stato disposto il “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”, così procedendo alla “riduzione della durata dei corsi di formazione specialistica” e alla “riorganizzazione delle classi e tipologie di corsi di specializzazione medica”. Quindi con il Decreto interministeriale del 13 giugno 2017, n. 402, in attuazione dell’art. 3, comma 3, del decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, sono stati approvati i nuovi standard e requisiti per ciascuna tipologia di Scuola di specializzazione, in sostituzione di quelli di cui al decreto ministeriale 29 marzo 2006, nonché gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle singole Scuole di specializzazione di area sanitaria.
Con riferimento agli Istituti di specializzazione in psicoterapia deve innanzitutto richiamarsi La legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante l’“Ordinamento della professione di psicologo”, costituisce la base per inquadrare la professione di Psicoterapeuta, nonché delle Scuole necessarie alla sua formazione: tale Legge si caratterizza per aver definito e regolamentato la professione dello Psicologo, fino a quel momento presente sul mercato senza uno specifico riconoscimento legale. In particolare, l’articolo 2, comma 1, stabilisce i requisiti per esercitare la professione dello Psicologo, che sinteticamente sono: a) essere laureato in Psicologia; b) aver svolto un tirocinio professionale; c) aver superato l’Esame di Stato; d) essere iscritto nell’apposito Albo professionale.
Diversamente, l’articolo 3, comma 1, rubricato “Esercizio dell’attività psicoterapeutica”, afferma che “l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica”. La ratio legis è chiara: diventare psicoterapeuta richiede un supplemento di formazione necessaria per l’acquisizione di una specifica professionalità.
L’ultima norma citata demanda al Ministro della pubblica istruzione (ora Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) la responsabilità di provvedere, con decreti propri all’individuazione delle tipologie relative alle scuole di specializzazione e alle scuole dirette a fini speciali.
A sua volta la Legge 15 maggio 1997, n. 127 (cd. Bassanini bis), all’articolo 17, comma 96, lettera b) ha previsto che “con decreti del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente: […] b) il riconoscimento degli istituti di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati […]”.
In esecuzione della succitata legge, è stato emanato il Decreto dell’11 dicembre 1998, n. 509, con oggetto il “Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127” (d’ora in avanti, “Regolamento”).
Inoltre, la Legge 29 dicembre 2000, n. 401 si inserisce nel quadro esposto; tale legge che reca le “Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario”, all’articolo 2 detta “Disposizioni in materia di medici incaricati provvisori e di personale laureato del Servizio sanitario nazionale”, prevedendo al comma 3 che “Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, deve intendersi valido anche ai fini dell’inquadramento nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti per i due profili professionali”.
Va inoltre ricordata una norma ulteriore che assume un particolare valore sistematico ai fini di un corretto inquadramento della professione di psicoterapeuta nel sistema professionale nonché lavorativo. Con la legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante modificazioni apportate in sede di conversione al Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, è stato inserito l’art. 24-sexies (Equiparazione di titoli ai fini dell’accesso ai concorsi presso il Servizio sanitario nazionale e vigilanza sull’Ordine nazionale degli psicologi) secondo cui “I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell’articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e il riconoscimento di cui al comma 1 dell’articolo 35 della medesima legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito per l’ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, fermi restando gli altri requisiti previsti” .
Infine, completa la cornice normativa l’Ordinanza ministeriale 10 dicembre 2004, che ha per oggetto le “Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire ed attivare corsi di specializzazione in psicoterapia”.