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Visita in loco

D: Quali documenti relativi alle procedure di accreditamento vengono resi pubblici?

R: Le relazioni preliminari e finali delle CEV non sono documenti pubblici ma vengono trasmessi al Rettore dell’Ateneo interessato che ne cura la diffusione interna. Il rapporto finale redatto da ANVUR è invece un documento pubblico all’interno del quale vengono riportate sinteticamente le valutazioni finali della CEV e la proposta di accreditamento o meno, secondo quanto stabilito nel DM 987/2016. Al Rapporto ANVUR fa seguito un Decreto di accreditamento o non accreditamento da parte del Ministero.

 

D: Entro quanto tempo un Ateneo è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni al rapporto preliminare della CEV ricevuto da ANVUR?

R: L’Ateneo ha 30 giorni per esprimere le proprie eventuali controdeduzioni in un documento che verrà analizzato dalla CEV al fine di redigere la Relazione Finale e dall’ANVUR al fine di redigere il Rapporto da trasmettere al MIUR.

 

D: Quali sono i criteri che ANVUR segue per la scelta dei CdS e Dipartimenti da visitare nella procedura di accreditamento periodico?

R: Non è possibile individuare dei criteri esatti. Dal momento che la valutazione a campione dei CdS è funzionale a quella di Sede, il principale criterio è quello della rappresentatività (dal punto di vista delle aree disciplinari, della tipologia dei corsi, della performance misurata dagli indicatori, della presenza di Sedi distaccate, delle valutazioni espresse dal NdV nelle relazioni annuali) cercando di cogliere l’eterogeneità dell’offerta formativa nell’ateneo.

 

D: Quali sono le principali differenze tra Raccomandazione e Condizione?

R: Nel caso di criticità importanti la CEV esprime una Condizione indicando un limite temporale per il loro superamento. Nel caso della Raccomandazione la CEV esprime un’approvazione “con riserva” indicando nella valutazione quali aspetti sono carenti ma ritenuti colmabili dall’Ateneo.

 

D: Il giudizio di accreditamento vale solo per i corsi visitati?

R: Il giudizio di accreditamento assegnato all’Ateneo secondo la scala definita nel DM 987/2016 si applica a tutti i corsi di studio attivi, indipendentemente dal fatto se siano stati oggetto di valutazione da parte della CEV.