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AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA

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Controdeduzioni e riesame

Per i seguenti procedimenti per i quali è prevista la valutazione da parte dell’ANVUR:

  • Accreditamento iniziale nuovi corsi di I livello presso Istituzioni non statali ai sensi dell’art. 11 D.P.R. 212/2005;
  • Accreditamento iniziale nuovi corsi di I e II livello;
  • Accreditamento periodico delle Istituzioni AFAM autorizzate ai sensi dell’art. 11 D.P.R. 212/2005;

l’Istituzione sottoposta a valutazione ha la possibilità di: a) presentare le proprie osservazioni, all’interno del procedimento stesso, a seguito del Parere preliminare negativo dell’ANVUR; b) richiedere il riesame della valutazione a seguito del parere definitivo negativo dell’ANVUR.

A) Procedura a seguito della comunicazione del preliminare Parere negativo ANVUR

In caso di Parere preliminare negativo dell’ANVUR, l’Istituzione potrà presentare, all’interno dell’apposita piattaforma informatica, le proprie osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla notifica del Parere dell’ANVUR.

In particolare, l’art. 10-bis prevede che “nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione”.

Si precisa che le osservazioni dovranno contenere riferimenti a elementi fattuali mirati a replicare quanto riportato nel Parere preliminare dell’ANVUR.

L’ANVUR procederà conseguentemente a rendere il proprio Parere definivo tenendo contro delle osservazioni formulate. In assenza di osservazioni, decorso il termine dei dieci giorni, il Parere preliminare espresso è considerato definitivo.

B) Procedura di riesame

Resta fermo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del D.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, come disciplinato dall’articolo 16 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia.

Esclusivamente nei casi descritti in tale regolamento e attraverso una specifica procedura, l’Istituzione interessata, entro 10 giorni dal ricevimento del parere negativo dell’Agenzia, può formulare l’istanza di riesame.

Entro i successivi 30 giorni, il Comitato di Garanzia valuta l’ammissibilità dell’istanza e formula il relativo parere al Consiglio Direttivo, che assume la decisione finale con delibera da adottarsi entro 10 giorni dal ricevimento del parere.