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Rete dei Nuclei di valutazione delle Istituzioni AFAM

Ai sensi dell’art. 1, comma 644, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i Nuclei di valutazione delle Istituzioni AFAM, nonché delle Istituzioni autorizzate ai sensi dell’art. 11 del DPR 212/2005, dovranno inoltrare le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento dell’istituzione, oltre che al MIUR, anche all’ANVUR, entro gli stessi termini. L’ANVUR verifica l’adozione dei criteri generali stabiliti in base a quanto disposto dall’articolo 10, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, comunicando al MIUR, entro 90 giorni, le proprie valutazioni in merito.

L’Agenzia redige ed aggiorna periodicamente le indicazioni operative per la redazione della relazione annuale dei Nuclei di Valutazione delle Istituzioni AFAM.

Sezione: Nuclei di Valutazione delle Istituzioni AFAM