Come stabilito dal Regolamento ANVUR (DPR 76/2010) gli organi dell’Agenzia sono:
Il Presidente ed i componenti degli organi dell’Agenzia restano in carica sei anni e non possono essere nuovamente nominati. Se il Presidente o un componente di un organo cessano dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente o il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato.
Il Consiglio direttivo adotta uno o più regolamenti concernenti:
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Agenzia, ne assicura il coordinamento e l’unitarietà delle strategie e delle attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo, inoltre nomina, tra i componenti del Consiglio direttivo, un Vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
Il Consiglio direttivo è costituito da sette componenti, scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari.
Il Consiglio direttivo determina le attività e gli indirizzi della gestione dell’Agenzia, nonché i criteri e i metodi di valutazione, predispone il programma delle attività, approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione. Nomina il Direttore, su proposta del Presidente, e provvede in ordine al conferimento degli incarichi.
Il Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo dell’attività amministrativa e contabile dell’Agenzia. E’ nominato con decreto del Ministro ed e’ costituito da tre componenti, tutti iscritti al registro dei revisori contabili. Due dei componenti del Collegio sono scelti dal Ministro e uno e’ designato dal Ministro dell’economia e delle finanze. Nella prima riunione del Collegio i componenti eleggono al loro interno il Presidente.