Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Art. 26 c. 2; Art. 27
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
L’Agenzia, in considerazione della specifica funzione istituzionale assegnata, non provvede alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari essendo il suo mandato finalizzato alla valutazione complessiva del sistema universitario e della ricerca. Pertanto viene meno anche l’obbligo previsto all’art. 26 comma 1 del Decreto Legislativo 33/2013 circa la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione degli stessi.