Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Art. 32 c. 2, lett. a; Art. 10, c. 5.
Le attività dell’Agenzia non possano qualificarsi come servizi pubblici soggetti all’adozione della carta dei servizi e degli altri adempimenti correlati, con riferimento a quanto indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la direttiva del 27 gennaio 1994.
L’art. 10, comma 5 del Decreto Legislativo 279/1997 stabilisce che i servizi esprimono “le funzioni elementari, finali o strumentali, che danno luogo ai diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell’amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioni obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna Amministrazione”.
L’Agenzia, come da DPR 76/2010, ha come unica missione istituzionale la valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca ed ha un solo Centro di Responsabilità Amministrativa/Centro di costo nel quale contabilizza tutti i costi sostenuti per l’espletamento ed il raggiungimento della propria missione istituzionale.
I bilanci ed i rendiconti ed ogni altro elemento utile per la valutazione delle attività economiche e finanziarie dell’Agenzia sono regolarmente pubblicati sul sito www.anvur.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bilanci.
Ultimo aggiornamento 20/10/2022