Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Art. 23.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture.
In relazione al modello organizzativo dell’Agenzia il Consiglio Direttivo adotta delibere che riguardano sia le attività istituzionali che di funzionamento.
I singoli provvedimenti adottati dal Direttore e dal Consiglio Direttivo per l’affidamento di lavori, beni e servizi, risultano pubblicati nella sezione “Bandi di gara e contratti“.