Chi è il whistleblower
Il whistleblower (colui che soffia nel fischietto) è , così come identificato dal comma 2 dell’art. 54 bis del D.Lgs. n.165/2001 smi, il “dipendente pubblico” che segnala un illecito al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto lavorativo. Si possono segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale.
Il Whistleblowing di Anvur NON è pertanto uno strumento rivolto ai cittadini, agli studenti o ai dipendenti delle Istituzioni valutate da ANVUR (es: Atenei, Enti di Ricerca, Istituzioni AFAM), per segnalare eventuali sospetti di illeciti interni alle stesse, non avendo ANVUR competenze in tale ambito.
La tutela del whistleblower
La vigente normativa è diretta a tutelare i soggetti che siano venuti a conoscenza di condotte illecite in occasione della prestazione della loro attività lavorativa.
L’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 espressamente fa divieto di porre in essere condotte discriminatorie/ ritorsive nei confronti del dipendente che segnala un illecito nel contesto del proprio posto di lavoro; pertanto il dipendente non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.
L’eventuale adozione di misure ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato. L’ANAC informa il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall’Amministrazione sono afflitti da nullità salvo la dimostrazione a carico dell’amministrazione della loro adozione per ragioni diverse dalla segnalazione.
Al fine di garantire la tutela del segnalante è inoltre garantito il suo anonimato, nel senso che la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, espressamente prevista ai sensi del comma 3 dell’art.54 bis d.lgs.165/2001 (“l’identità del segnalante non può essere rilevata”) può essere derogata esclusivamente nei casi previsti dal menzionato comma 3:
Dalla necessità di riservatezza dell’identità del segnalante consegue, per la denuncia presentata:
Nel caso in cui il whistleblower non svolga la segnalazione in buona fede, ma commetta reati come calunnia o diffamazione, ai sensi del comma 9 dell’art. 54 bis del D.Lgs. n.165/2001 la tutela del segnalante non è più garantita nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
La falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità o su qualità personali proprie o di altri, costituiscono reato ai sensi dell’art. 495 e ss del Codice Penale.
A livello europeo è stata approvata il 25 settembre 2019 la Direttiva a tutela dei segnalanti, che aspetta ora di essere trasposta nei vari contesti normativi nazionali entro la fine del 2021.
Come segnalare
Nella consapevolezza della necessità di realizzare una più ampia applicazione dell’art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001 quale strumento indispensabile per contrastare i fenomeni di maladministration, ANVUR, come previsto nel Piano Triennale Prevenzione e Trasparenza 2020-2022, si è dotata di una piattaforma informatica “WhistleblowingPA” per l’acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei Componenti del Consiglio Direttivo, dipendenti, collaboratori e esperti dell’ANVUR, nonché dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell’ANVUR, così come raccomandato dal disposto dell’art. 54 bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e previsto dalle Linee Guida ANAC. Ai potenziali segnalanti sono fornite le credenziali per l’accesso al sistema e messo a disposizione il manuale operativo al fine di agevolare l’uso dell’applicazione .
La piattaforma, accessibile utilizzando le credenziali di autenticazione fornite ai soggetti interessati, consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per il RPCT dell’ANVUR di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l’identità. Quest’ultima, infatti, viene segregata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, potrà “dialogare” con il RPCT in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica e monitorare la propria segnalazione. È importante conservare con cura il codice identificativo univoco della segnalazione, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.
Ai fini dell’espletamento dell’attività istruttoria il RPCT potrà avvalersi di personale interno, formalmente incaricato, soggetto agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui egli è sottoposto. La violazione degli obblighi suddetti comporta le responsabilità disciplinare del trasgressore.
Entro 30 gg. dalla segnalazione, il segnalante, accedendo al sistema tramite il codice identificativo univoco generato in fase di inserimento della segnalazione, troverà un riscontro sullo stato di avanzamento e gestione della segnalazione.
Se sei un Componente del Consiglio Direttivo, dipendente/collaboratore ANVUR o un lavoratore o collaboratore delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell’ANVUR e sei venuto a conoscenza di condotte illecite in occasione della prestazione della tua attività lavorativa e intendi segnalarlo al RPCT di ANVUR, clicca qui per accedere alla procedura.
Ultimo aggiornamento 07.10.2020