La legge 7 agosto 1990, n. 241 disciplina le modalità e i limiti per l’accesso agli atti e ai documenti amministrativi. Ai sensi dell’art. 22 della menzionata legge, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, possono richiedere l’accesso ai documenti collegati.
Si può prendere visione dei documenti o chiederne copia (in tal caso, ai sensi della normativa vigente, è previsto il pagamento dei costi di riproduzione e dei diritti fissi), ottenendo risposta entro un termine stabilito. Esistono alcuni limiti e restrizioni al diritto di accesso ai documenti e alle informazioni che sono legate, ad esempio, alla necessità di tutelare il diritto alla riservatezza di soggetti terzi.
Si può accedere in due modi:
–Informalmente: presentando richiesta motivata anche solo verbale presso l’Ufficio che detiene l’atto o l’informazione. L’interessato dovrà fornire la propria identità e ogni riferimento utile per l’individuazione del documento richiesto. L’ufficio risponde immediatamente e senza formalità.
–Formalmente: presentando richiesta scritta e motivata debitamente sottoscritta, che contenga anche i dati anagrafici e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente, da esibire all’atto della richiesta, utilizzando l’apposito modulo di richiesta (versione word, versione pdf)